Diritto


Luisa Vitiello

Internet come fonte di cognizione nell'ordinamento giuridico informatico

 

 

 

 

Già con la sentenza n. 20 del 2006 la Consulta aveva affrontato una tematica peculiare nel novero delle nuove competenze statali e regionali post-riforma, qual è quella della materia dell’informatica (rectius: dell’uso delle pubblicazioni informatiche e di internet in particolare), sulla scorta delle previsioni dell’art. 117 Cost., pur considerato nella sua differente composizione e articolazione del sistema delle competenze. La questione, come è stato ben messo in luce dai primi commentatori in dottrina, traeva origine dal ricorso promosso dalla Provincia autonoma di Trento, in particolare avverso l’art. 1, lettera h) del decreto legislativo n. 302 del 2002, in materia di espropriazione per pubblica utilità sia per violazione di norme statutarie specifiche sia dell’art. 117 Cost., sesto comma, ed anche del principio della certezza del diritto. Il tenore della lettera h) del suddetto decreto, contestato e contrastato dall’ente territoriale, disponeva, infatti, che al proprietario del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all’esproprio va inviato l’avviso dell’avvio del procedimento, comunicato personalmente agli interessati alle singole opere previste dal piano o dal progetto e qualora il numero dei destinatari sia superiore a cinquanta, la comunicazione è effettuata mediante pubblico avviso da affiggere all’albo pretorio dei Comuni nonché sui quotidiani e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o della Provincia autonoma. Di contro, la difesa erariale sottolinea la piena compatibilità delle nuove disposizioni normative in materia di espropriazione, perchè favoriscono la più ampia partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo sulla scorta della lettera m) dell’art. 117 Cost., secondo comma, e della successiva lettera r) in materia di coordinamento informativo e informatica, per cui la stessa pubblicazione dell’avviso su internet non impone un comportamento alla Provincia ma si pone inevitabilmente come strumento adatto ad assicurare ai cittadini una più efficace tutela dei propri diritti. La decisione della Consulta risulta particolarmente interessante in quanto consente di svolgere una serie di considerazioni sulla configurabilità o meno di Internet, sul piano generale, in uno Stato di cultura contemporaneo oramai anche informatico ex art. 9 Cost., come vera e propria fonte di cognizione del diritto, al pari delle stesse Gazzette ufficiali e dello stesso Bollettino ufficiale regionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 delle c.d. preleggi. Ciò assume particolare valore con la c.d. riforma Cartabia e l'istituzione dell'ufficio del processo a fini deflattivi e di riduzione dell'arretrato, anche avvalendosi di soluzioni informatiche. Appare, infatti, indubbio che l’uso delle tecnologie nel campo normativo (c.d. e-law), amministrativo (c.d. e-government) e giurisdizionale (e-justice), consentano una fruibilità maggiore, quasi istantanea, e una garanzia diffusa ed articolata dei diritti dei cittadini nell’acquisizione e determinazione delle informazioni-comunicazioni-notificazioni necessarie alla cura sia di interessi pubblici sia di interessi privati, sulla scorta di una lettura combinata e sinottica degli artt. 9, 15, 21, 28 e 117 Cost., alcuni dei principali termini lapidei del sistema complessivo dell’informazione e della comunicazione statale e territoriale, considerati come veri e propri dettami della c.d. Costituzione elettronica e digitale (c.d. digital Constitution). In Cina, ad esempio, da alcuni anni si sperimenta l'uso dei robot (c.d. robot justice) nei processi penali con algoritmi ben definiti che riescono a risolvere un buon numero di casi, soprattutto nel settore penale. Ripercorrendo il dato dottrinale, le argomentazioni offerte, in particolare, dalla difesa erariale nella sentenza suindicata appaiono interessanti perché, pur escludendo addirittura l’obbligo di convogliare le notizie sul sito internet dell’ente istituzionale, di rango territoriale, ritengono necessario che, ove questo strumento esista (e deve esistere come espressione di una corretta determinazione della documentazione giuridica informatica, oramai legislativamente configurata), debba essere necessariamente utilizzato per assicurare ai cittadini una più efficace tutela dei propri diritti, a maggior ragione se in sede giurisdizionale. L’informatica (anche giuridica) diviene, dunque, uno strumento ulteriore e fondamentale di realizzazione concreta dei diritti fondamentali dei cittadini (ad esempio tramite il c.d. internet law, da considerare sia come libertà negativa, che esige cioè un comportamento omissivo da parte dello Stato sia come libertà positiva, che esige anche un comportamento commissivo dello Stato, volto, cioè, a garantirne gli strumenti di realizzazione). Si può, quindi, dire che oggetto della pubblicazione-comunicazione sono tutti quegli atti normativi ed amministrativi che, sia al fine di conseguire efficacia sia a scopo di certezza o di notorietà, debbono essere posti in condizioni di conoscibilità da parte di soggetti determinati e/o indeterminati. In tale direzione, esiste una netta differenza tra la pubblicazione e la comunicazione, posto che nel primo caso l’intento di chi pubblica è di portare un atto a conoscenza della generalità con tutti gli strumenti che tale finalità richiede, mentre la comunicazione e la stessa notificazione, essendo dirette a soggetti determinati, devono far ricorso a strumenti diversi. L’uso di internet, tuttavia, allo stato dell’arte esprime una sorta di materializzazione o de-formalizzazione della pubblicazione e potrebbe essere applicato in entrambi i casi suindicati. La Corte sembra recepire, per alcuni versi, tali indicazioni dichiarando, sebbene con argomentazioni tecniche censurabili, la inammissibilità della questione proposta; disattende, in particolare, le ambigue prospettazioni regionali, volte a considerare lo strumento informatico come una semplice modalità di comunicazione ulteriore (laddove è parificata dalla legislazione di riferimento) rispetto ad altre forme e, quindi, non essenziale. Si tratta di un errore di prospettiva ritenuto grossolano, commesso dall’ente regionale, che sorvola sul sistema delle competenze disegnato dal nuovo quadro costituzionale, tipico oramai delle democrazie contemporanee, e sull’importanza che gli strumenti informatici di comunicazione-notificazione hanno oramai assunto nel contesto ordinamentale (basti considerare innanzitutto l’art. 11 della l. n. 839 del 1984) e nella vita quotidiana del cittadino utente dei vari servizi pubblici (con una sorta di forma di dialogo tra e-democracy ed e-government). Lo stesso ente territoriale disattende, tra l’altro, le finalità indicate chiaramente dall’art. 2 del codice dell’amministrazione digitale. In tale direzione, infatti, il quadro normativo di riferimento risulta particolarmente granitico ed orientato alla applicazione degli strumenti informatici (e anche della rete internet e intranet, laddove possibile e plausibile) in qualsiasi settore del diritto e non. Basti citare il percorso normativo disegnato dalla l. n. 59 del 1997, il sistema delle leggi di semplificazione periodicamente adottate, la stessa legge n. 15 del 2005 di modifica della l. n. 241 del 1990 e, soprattutto, il codice dell’amministrazione digitale n. 82 del 2005, il D.P.R. n. 445 del 2000 ovvero il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa che opera l’equiparazione giuridica tra il documento cartaceo e quello informatico. Analogo rilievo assume la recente direttiva del Ministro per le Riforme nella P.A. n. 2 del 2007 sull’informatizzazione degli uffici pubblici. L’informatica, tra l’altro, è una materia di per sé plastica, sfuggente e trasversale, e, al di là del riferimento alla competenze statali in materia di coordinamento informatico statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale, deve essere considerata anche attraverso il piano delle competenze regionali concorrenti in materia di ordinamento della comunicazione, soprattutto alla luce della legge n. 150 del 2000 e del codice dell’amministrazione digitale n. 82 del 2005. Non a caso l’applicazione dei processi informatici nella pubblica amministrazione si è sviluppata nel quadro del processo di trasformazione dell’ordinamento pluralista a Costituzione invariata con la riforma c.d. Bassanini. Vale, poi, sottolineare che nell’ordinamento italiano è presente una normativa tesa a tutelare la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita democratica delle istituzioni ex artt. 1, 3 e 49 Cost. La Corte, tuttavia, sorvola sul tema, particolarmente sensibile e innovativo sul piano della nuova Costituzione materiale, e chiude il cerchio sull’uso dell’informatica in termini apodittici di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, così come proposta, sottolineando l’insufficienza del parametro di riferimento richiamato, statutario e costituzionale, non supportato da una rilevante motivazione esplicitata dall’ente territoriale in sede di primo ricorso. In realtà, il parametro è forgiato dalla Provincia autonoma che richiama appositamente anche il principio-valore della certezza del diritto, di solito estromesso da ricorrenti valutazioni costituzionali, che risulterebbe leso dal riferimento statale alla pubblicazione sul sito internet regionale. In realtà, al di là della critica sottesa alla motivazione, forse più sulla certezza del diritto e non tanto sull’art. 117 Cost. nonchè sul dato statutario speciale, effettivamente laconicamente indicata, ma pur facilmente argomentabile autonomamente dalla Corte stessa, non utilizzando necessariamente la memoria successivamente predisposta, è proprio tale valore, consustanziale all’ordinamento, ad aprire la strada informatica alla individuazione di internet come vera e propria fonte di cognizione del diritto, allo stato se si vuole solo in parte informale (in termini di effettività), nel nostro sistema (ma non nel modello francese e belga), espressione anche di quella certezza del diritto definita sostanziale, laddove garantisce appieno, al pari degli altri strumenti ufficiali, la massima conoscenza e conoscibilità (o possibilità di conoscenza) dei provvedimenti adottati, come quelli giurisdizionali, e sotto qualsiasi veste intrapresi nell’ordinamento di riferimento.