Attualitą


Luca Cerretani

L'applicazione del principio di "sviluppo sostenibile" verso un ambientalismo positivo.

Il principio di sviluppo sostenibile

 

Il concetto di ‘sviluppo sostenibile' fu introdotto dalla Commissione Mondiale sull'Ambiente e lo Sviluppo (Commissione Brundtland) nel suo primo rapporto del 1987 con il titolo "Il nostro futuro comune"[1]. La definizione di ‘sostenibile' è stata, fino a pochi anni fa, una parola poco usata nella lingua italiana - usata per esempio, per indicare una tesi o un argomento poco ‘sostenibile' - essa sta evidentemente a indicare il contrario di ‘insostenibile', aggettivo di uso abbastanza comune. Nel caso dell'ecologia e dello sviluppo[2] è insostenibile una crescita economica che sia basata sullo sfruttamento delle risorse naturali non rinnovabili - petrolio, minerali, fertilità del suolo - fino al punto da portare al loro esaurimento; oppure che sia basata sulle risorse naturali rinnovabili - foreste, acqua, suolo coltivabile, capacità recettiva dei corpi naturali - al di là della loro possibilità di rigenerazione; oppure che determini il graduale deterioramento delle risorse naturali a causa dell'inquinamento delle acque e dell'aria, dell'impoverimento della fertilità del suolo, della desertificazione e così via. Una crescita economica insostenibile, di cui si vedono già oggi i segni, porta ad una contrazione ed un'interruzione dello sviluppo, inteso, in alternativa alla crescita, come soddisfacimento dei bisogni essenziali di dignità, indipendenza, giustizia, libertà e di vita in condizioni dignitose. Nel passato i vantaggi dell'attività umana sono stati spesso sopravvalutati, mentre i costi, in termini di perdite ambientali, sono stati ignorati[3]. Il raggiungimento di uno sviluppo sostenibile ed equo rimane la più grande sfida che il genere umano si trovi ad affrontare. L'ambiente deve essere visto non come un limite allo sviluppo, ma come un ulteriore possibilità di sviluppo socioeconomico, in funzione di nuove ed opportune strategie di educazione e formazione ambientale, che determinano, nei soggetti, innovative ed adeguate professionalità e rinnovati stili di vita  in sintonia con la cultura dell'ambiente[4].

Presupposto indispensabile per uno sviluppo sostenibile è che si difenda la ‘biodiversità', anche intesa come diversità e specificità culturale della specie umana, e che l'economia umana e le altre attività materiali, vengano adattate alle risorse globali disponibili e alla portata massima della natura[5].

La qualità ambientale - ad esempio disponibilità di acqua pulita e abbondante e di aria salubre - è parte integrante dell'aumento del benessere che lo sviluppo cerca di apportare, ma se i benefici derivanti dall'aumento della ricchezza corrispondono a costi per la salute e per la qualità della vita dovuti all'inquinamento, questo non lo si può definire sviluppo. Ciascuno Stato è responsabile, in prima persona, del benessere culturale, sociale ed economico del proprio popolo. Tuttavia, bisogna sottolineare la necessità di agire congiuntamente tra i vari Stati nell'adottare approcci e misure di varia natura. Garantire lo sviluppo sostenibile è, inoltre, responsabilità di ciascun individuo.

Il principio dello sviluppo sostenibile consacrato nella Dichiarazione di Rio de Janeiro (1992), recepito dall'art. 6 del Trattato di Amsterdam e dall'art. 2 del recente Trattato di Lisbona, indica che tutte le politiche di sviluppo debbono essere informate al concetto della sostenibilità anche perché intorno all'ambiente, inteso come insieme di elementi, fisici, chimici, biologici e sociali, ruotano molteplici interessi che debbono essere mediati attraverso il valore della sostenibilità[6].

Il concetto di sviluppo sostenibile dell'Unione Europea va analizzato tenendo conto del principio della proporzionalità ed equilibrio delle misure di salvaguardia dell'ambiente e del principio generale che la crescita economica è tale solo se comporta un miglioramento della qualità dell'ambiente, della vita e della salute umana, garantendo un uso accorto e razionale delle risorse[7].

Il programma dell'azione comunitaria per lo sviluppo sostenibile è, prevalentemente, contenuto nell'art. 130 R dell'Atto Unico Europeo ove si afferma che è compito dell'Unione:

1.   Salvaguardare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente;

2.   Contribuire alla protezione della salute umana;

3.   Garantire l'utilizzazione "accorta" e "razionale" delle risorse naturali, tenendo conto dello sviluppo sociale ed economico della Comunità e dello sviluppo equilibrato delle sue regioni.

L'Unione Europea incide sulla politica comunitaria, soprattutto, con due tipi di atti: regolamenti e direttive.

I regolamenti hanno efficacia diretta, diversamente dalle direttive che ai sensi dell'art. 189 del Trattato, vincolano gli Stati membri solo per quanto riguarda il risultato da raggiungere, pertanto debbono essere recepiti da una legge statale.

In realtà le direttive, quando assumono un contenuto puntuale e concreto, operano direttamente nell'ordinamento interno.

Molte sono le direttive e i regolamenti dell'Unione Europea in materia di tutela dell'ambiente e ciò testimonia come la tutela dell'ambiente sia considerata una delle politiche fondamentali per realizzare uno sviluppo sostenibile[8].

Con il regolamento CEE, del 23 Marzo 1992 n. 880/92, è stata introdotta nei Paesi dell'Unione Europea l'etichetta ecologica (ecolabel-ecoaudit), come strumento per orientare il consumatore e stimolare le attività industriali ad attrezzarsi per una produzione eco-compatibile.

Con la direttiva n. 337 del 1985 la Comunità Europea ha chiesto agli Stati membri di introdurre la valutazione d'impatto ambientale nelle legislazioni interne per considerare gli effetti prodotti da progetti di particolare rilevanza, opere pubbliche e private, sulla qualità della vita dell'uomo, sulla flora, fauna, suolo, aria, clima, paesaggio, sul patrimonio culturale e sull'intera biosfera.

L'iniziativa economica la molla fondamentale che ha permesso la costruzione dell'Unione Europea, sembra perdere la propria centralità per affermare la necessità che lo sviluppo rappresenta il punto di equilibrio tra produzione, consumo e tutela ambientale[9].

Un ulteriore riferimento all'ambiente è stato riscontrato nell'art. 36 del Trattato di Roma, ove si autorizzavano le sole restrizioni al commercio giustificate da motivi di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, di preservazione dei vegetali e di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale. La conservazione delle specie vegetali rientra a pieno titolo nel concetto di protezione ecologica come nell'ambito della qualità della vita il rispetto del patrimonio culturale[10].

Con il trattato di Amsterdam, firmato il 2 Ottobre 1997, si è dato ancor di più spazio alle politiche dello sviluppo sostenibile stabilendo che la Comunità ha il compito di promuovere uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche (...) un elevato livello di protezione dell'ambiente ed il miglioramento del tenore e della qualità della vita.

All'art. 6 si afferma, altresì, che le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie, nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile[11].

Secondo Pepe "La ristrutturazione ecologica dell'economia richiede un cambiamento degli schemi di produzione di consumo, vale a dire, la produzione di un commercio ambientalmente responsabile e di un consumo ambientalmente consapevole. Lo sviluppo sostenibile nelle politiche comunitarie deve rappresentare un continuo processo di cambiamento della comunità sociale, a livello globale, regionale, locale il cui scopo è favorire alle generazioni presenti e future una vita dignitosa.

Il presupposto principale per uno sviluppo sostenibile è che si difenda la biodiversità, intesa anche come diversità e specificità culturale della specie umana, e che l'economia e le altre attività materiali vengano adattate alle risorse globali disponibili ed alla portata massima della natura"[12].

La nuova etica dello sviluppo sostenibile, già presente nel Trattato di Maastricht (1992) ed amplificata nel Trattato di Amsterdam (1997), trova un suo fondamento nella necessità di una nuova cultura d'ambiente, come nuovo stile di vita ed equità, garantendo alle generazioni future le stesse opportunità assicurate a quelle presenti.

Anche nella Carta dei Diritti fondamentali dell'UE, approvata il 13 Ottobre 2000, e proclamata a Nizza, nel dicembre 2000, è sancito nell'art. 37 che nelle politiche dell'UE deve essere salvaguardato il principio della tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità, conformemente al principio dello sviluppo sostenibile[13]. Questo principio è collocato nel quarto capitolo ed assume il carattere di un mero principio programmatico, una sorta di indirizzo per le future azioni degli organi comunitari. Nella Carta non si trovano le tradizionali classificazioni formali in diritti civili, politici, economici, sociali, ma il catalogo dei diritti è suddiviso in valori, quali la dignità, la libertà, l'eguaglianza, la solidarietà, la cittadinanza, la giustizia. Per Pepe la chiave d'interpretazione di questi valori deve essere la sussidiarietà, quindi anche in materia ambientale prevale la posizione più favorevole per il singolo cittadino europeo[14]. E se, quindi, il suo diritto è meglio tutelato dalla propria Costituzione, è questa la tutela che sarà applicata[15].

 

L'ambiente come valore e il concetto di ambientalismo positivo

 

Nella convenzione sulla biodiversità, approvata a Rio de Janeiro nel giugno 1992, l'ambiente viene considerato un "valore in sé" entrando ufficialmente a far parte dei valori fondamentali della nostra società. Il valore ambiente diventa un indicatore metagiuridico di principi in grado di indirizzare i comportamenti sia dei cittadini che delle Pubbliche amministrazioni. Attraverso questa funzione l'ambiente assume un significato etico. La stessa Corte Costituzionale, nelle sentenze 407/2002 e 536/2002, definisce definitivamente la valenza dell'ambiente quale valore trasversale, escludendo che la tutela ambientale possa identificarsi come materia in senso tecnico. Il valore ambiente può assumere diverse gradualità all'interno del diritto ambientale, precisamente può porsi come valore assoluto e relativo. Si pone come valore assoluto nelle aree protette, dove la gestione del territorio è indirizzata alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio culturale (art.1, legge n° 394/1991); l'ambiente si colloca, invece, come valore relativo al di fuori delle aree naturali protette. All'interno dei parchi l'ambiente diventa un valore ‘sovraordinato', nel bilanciamento con altri valori giuridici, mentre al di fuori non necessariamente assume questa posizione primaria.

L'applicazione del principio di "sviluppo sostenibile", dunque, prevede una nuova prospettiva  cui indirizzare le politiche ambientali. L'ottica deve essere quella di un "ambientalismo positivo", in grado cioè di conciliare le esigenze sociali, economiche ed  ambientali dovute allo sviluppo. Un ambientalismo contrario al "no a priori" in grado di affermare che non è possibile negare le forme equilibrate e razionali dello sviluppo, ma questo deve essere rapportato a un processo di mutamento in cui lo sfruttamento delle risorse, l'orientamento dello sviluppo tecnologico ed il cambiamento istituzionale siano in armonia  e migliorino il potenziale, sia presente che futuro, per soddisfare le esigenze e le aspirazioni umane. L'ambiente come valore generale  è trasversale e deve essere considerato come parte integrante di tutte le politiche nazionali e  globali. Tutte le politiche ambientali radicate solo in una visione protezionista e negazionista, risultano, infatti, demagogiche  e talvolta nocive all'ambiente perché non prendono in considerazione le strategie internazionali e le logiche del mercato.

 

 

 

 



[1] "Lo sviluppo sostenibile non è uno stato di armonia prefissato, ma piuttosto un processo di cambiamento, in cui lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti e dei cambiamenti istituzionali, vengono resi compatibili con i bisogni futuri oltre che con quelli presenti" (Rapporto Brundtland); Cfr. V. Pepe, Il diritto alla protezione civile, Milano, 1996, 145.  Sulla tutela delle generazioni future vedi F. Lettera, Lo stato ambientale e le generazioni future, Padova, 1992, 235; T. Scovazzi, Le azioni delle generazioni future, in Riv. Giur. Amb., 1995, 153.

[2] In economia la distinzione tra crescita e sviluppo è piuttosto precisa. Con il termine sviluppo si intendono l'insieme delle modifiche che sono necessarie per passare da un'economia agricola pre-capitalista ad una capitalista industriale. Le modifiche sono solo di tipo qualitativo ma anche quantitativo. Con il termine crescita si intende, invece, l'incremento misurato su base annua del prodotto interno lordo (PIL) di un paese che ha già realizzato la transizione verso un economia industriale. Mentre la crescita, quindi, dovrebbe avere essenzialmente caratteristiche quantitative, lo sviluppo dovrebbe averne anche qualitative, questo per quanto concerne l'economia. Per approfondimenti vedi M. Bresso, Per un'economia ecologica, 1994, Roma, 432.

[3] Sul rapporto tra economia e protezione dell'ambiente, vedi E. Gerelli, Economia e tutela ambientale, Bologna, 1974, 230; negli ultimi anni gli studi sulle politiche ambientali hanno avuto un notevolissimo incremento, per un orientamento, si consiglia: G. Freddi, Politiche ambientali, Bibliografia Internazionale annotata, CNR, Roma, 1994, 420; E. Ronchi, Uno sviluppo capace di futuro, Bologna, 2000, 260.

[4] In tal senso vedi G. Nebbia, Lo sviluppo sostenibile, S. Domenico di Fiesole (FI), 1991, 5 ss..

[5] Sui profili generali della cultura d'ambiente, vedi: E. Aloj - V. Pepe, Educazione ambientale come educazione allo sviluppo sostenibile, CNR, Napoli, 1998,  480, ivi ampia bibliografia; cfr. S. Bartolomei, Etica e natura, Bari, 1995, 171, il problema affrontato è come valutare le conseguenze sulla nostra vita dello sfruttamento controllato della natura; V. Pepe, Politica e legislazione ambientale, Napoli, 1997, 310.

[6] G. Cordini, Ambiente e democrazia. Profili introduttivi di diritto pubblico comparato, in Diritto e gestione dell'ambiente, 2001, 3, 11 e ss..

[7] Sul principio di proporzionalità, vedi: A. Sandulli, La proporzionalità nell'azione amministrativa, Padova, 1998, 423, si afferma che "Il principio di proporzionalità è stato uno tra i primi principi generali introdotti, attraverso l'attività creativa della Corte di Giustizia della Comunità europea". Cfr., M. P. Chiti, La meta dell'integrazione europea: Stato, unione internazionale o "Mostro" simile, in Riv. It. Dir., pubb. Com., 1996, 591. M. Lugato, Ancora sul principio di proporzionalità come parametro di validità di atti comunitari, in Giust. Civ., 1990, 1, 97. 2765. Nella sentenza della Corte di Giustizia del 7 Febbraio del 1985, la tutela dell'ambiente va riconosciuta ben degna di figurare tra gli scopi essenziali della Comunità. Cfr., G. Cordini, Diritto ambientale comparato, op. cit., 125.

[8] Sull'attuazione nell'ordinamento italiano delle direttive comunitarie in, materia di ambiente, vedi: A. Capria, Direttive ambientali CEE e stato di attuazione in Italia, Milano, 1992, 123; P. Dell'anno, L'attuazione del diritto comunitario ambientale tra supremazia tra supremazia delle fonti e disapplicazione amministrativa: spunti di riflessione, in Riv. Trim. dir. pub., 1994, 615.

[9] V. Pepe, op. cit., Piacenza, 2002, 25 ss..

[10] In tal senso, vedi: G. Cordini, ult. op. cit., 124. Per un'analisi economica, si rinvia a: F. Pulitieri - V. Mattei, Consumatore, ambiente, conoscenza: analisi economica del diritto, Milano, 1994, 180.

[11] Sul Trattato di Amsterdam, vedi: S. Gozi, Prime riflessioni sul Trattato di Amsterdam: luci e ombre sul futuro dell'Unione, in Riv. it. dir. pub. com., 1997, 96.

[12] V. Pepe, op. cit., Piacenza, 2002, 28.

[13] Per un analisi critica, vedi: V. Fantigrossi, Debole sull'ambiente il progetto di Carta fondamentale dell'Unione Europea, in Riv. Amb., 1, 2000, 10. Si tratta di una disposizione di carattere programmatico e manca di qualsiasi riferimento all'ambiente salubre come diritto soggettivo dei cittadini.

[14] V. Pepe, op. cit., Piacenza, 2002, 29.

[15] Sull'ambiente come valore costituzionale, vedi: G. Recchia, Osservazioni sui valori costituzionali della tutela ambientale, in Scritti in onore di P. Virga, Milano, 1994, 1495; per una completa bibliografia: B. Caravita - A. Marrone, L'organizzazione costituzionale e l'ambiente, in S. Nespor - A. De Cesaris, Codice dell'ambiente, op. cit., Milano, 1999, 87.