Diritto
Giovanni Galisi
La crescente centralità delle questioni ambientali nel dibattito pubblico e giuridico contemporaneo impone una riflessione sulla natura e sui fondamenti della tutela dell'ambiente all'interno degli ordinamenti democratici. I cambiamenti climatici, la perdita di biodiversità, l'esaurimento delle risorse naturali e le crisi energetiche hanno progressivamente trasformato l'ambiente da interesse settoriale a valore costituzionale fondamentale[1], imponendo una revisione delle tradizionali categorie del diritto pubblico e dell'economia.
In questo contesto si colloca il Manifesto dell'Ecologia Umanista, presentato presso l'Associazione della Stampa Estera di Roma, che propone una visione della sostenibilità fondata sulla centralità della persona umana e sul rifiuto di due opposte impostazioni teoriche: da un lato l'antropocentrismo assoluto che considera la natura esclusivamente come fattore produttivo; dall'altro una concezione ecocentrica radicale che rischia di subordinare integralmente le esigenze dell'uomo alla protezione dell'ambiente[2].
L'ambiente come valore costituzionale
Per lungo tempo la Costituzione italiana non ha contenuto un espresso riferimento all'ambiente. La sua tutela è stata costruita progressivamente dalla giurisprudenza costituzionale attraverso una lettura sistematica degli articoli 2, 9, 32, 41 e 42 della Costituzione[3].
In particolare, la Corte costituzionale ha qualificato l'ambiente come «valore primario e assoluto» dell'ordinamento[4]. La sentenza n. 641 del 1987 rappresenta uno dei momenti fondamentali di questa evoluzione, poiché afferma che la protezione dell'ambiente costituisce un interesse pubblico essenziale per la collettività.
Tale orientamento ha trovato consacrazione normativa nella Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1[5], che ha modificato gli articoli 9 e 41 della Costituzione.
Il nuovo articolo 9 dispone che:
«La Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni»[6].
La disposizione introduce espressamente il principio della responsabilità intergenerazionale, già elaborato nella dottrina dello sviluppo sostenibile e recepito nel diritto internazionale dell'ambiente[7]⁷.
Parallelamente, il nuovo articolo 41 Cost. stabilisce che l'iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da arrecare danno alla salute e all'ambiente e che la legge può indirizzare e coordinare l'attività economica a fini sociali e ambientali[8].
La riforma costituzionale del 2022 segna pertanto il passaggio da una tutela indiretta dell'ambiente a una sua piena costituzionalizzazione.
Ecologia umanista e sviluppo sostenibile
L'ecologia umanista si colloca all'interno del paradigma dello sviluppo sostenibile elaborato dal Rapporto Brundtland del 1987[9], secondo cui lo sviluppo deve essere in grado di soddisfare i bisogni della generazione presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri.
Tale principio implica il superamento della tradizionale contrapposizione tra ambiente ed economia.
La sostenibilità non può essere interpretata come mera conservazione delle risorse naturali né come semplice crescita economica. Essa richiede invece l'integrazione di tre dimensioni fondamentali:
· sostenibilità ambientale;
· sostenibilità economica;
· sostenibilità sociale.
In questa prospettiva l'ambiente non rappresenta un limite esterno allo sviluppo, ma una condizione strutturale della sua stessa possibilità[10].
Le teorie del capitale naturale sviluppate dall'economia ecologica hanno mostrato come gli ecosistemi forniscano servizi indispensabili per il funzionamento delle società contemporanee[11].
Educazione ambientale e cultura della sostenibilità
Uno degli aspetti più significativi emersi nel dibattito sull'Ecologia Umanista riguarda il rapporto tra diritto e cultura.
Come sottolineato dal professor Vincenzo Pepe, la tutela dell'ambiente costituisce anzitutto un valore etico prima ancora che una prescrizione normativa.
Questa affermazione richiama una delle acquisizioni fondamentali della teoria generale del diritto: l'efficacia delle norme dipende dalla loro accettazione sociale e dalla condivisione dei valori che esse intendono proteggere[12].
La protezione dell'ambiente non può essere garantita esclusivamente mediante strumenti repressivi o amministrativi. Essa richiede la formazione di una coscienza ecologica diffusa attraverso processi educativi permanenti.
La dimensione europea della tutela ambientale
L'evoluzione del costituzionalismo ambientale italiano si inserisce nel più ampio quadro delle politiche dell'Unione Europea.
Il Green Deal europeo, presentato dalla Commissione europea nel 2019[13], costituisce il principale programma strategico volto al raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050.
Successivamente il Regolamento (UE) 2021/1119, noto come European Climate Law[14], ha reso giuridicamente vincolante tale obiettivo.
L'Unione Europea ha progressivamente sviluppato un modello di governance ambientale fondato su decarbonizzazione, economia circolare, tutela della biodiversità e transizione energetica[15].
L'attuale fase storica è caratterizzata da una crescente interdipendenza tra questioni ambientali, economiche e sociali. La crisi climatica, la perdita di biodiversità e le tensioni energetiche dimostrano come la tutela dell'ambiente non possa più essere considerata una politica settoriale, ma rappresenti una dimensione strutturale delle democrazie contemporanee.
L'ecologia umanista offre una chiave interpretativa particolarmente significativa perché rifiuta sia la riduzione dell'ambiente a semplice risorsa economica sia l'adozione di approcci ideologici che trascurino la centralità della persona.
La recente costituzionalizzazione della tutela dell'ambiente negli articoli 9 e 41 della Costituzione conferma che la sostenibilità è ormai un principio fondamentale dell'ordinamento giuridico italiano.
Tuttavia, nessuna trasformazione normativa può realizzarsi pienamente senza una corrispondente evoluzione culturale. La tutela dell'ambiente richiede non soltanto norme efficaci, ma anche una diffusa coscienza ecologica capace di orientare comportamenti individuali e scelte collettive.
[1] S. Nespor, Diritto dell'ambiente, Giuffrè, Milano, ult. ed.
[2] F. Fracchia, Lo sviluppo sostenibile, Editoriale Scientifica, Napoli.
[3] G. Amendola, Manuale di diritto ambientale, Wolters Kluwer, Milano.
[4] Corte costituzionale, in Foro it., 1988, I, 694.
[5] Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1.
[6] Art. 9 Cost., come modificato dalla L. cost. n. 1/2022
[7] World Commission on Environment and Development, Our Common Future (Rapporto Brundtland), Oxford University Press, 1987.
[8] Art. 41, commi 2 e 3, Cost.
[9] Rapporto Brundtland, cit.
[10] J.D. Sachs, The Age of Sustainable Development, Columbia University Press, 2015.
[11] E. Ostrom, Governing the Commons, Cambridge University Press, 1990.
[12] N. Bobbio, Teoria generale del diritto, Giappichelli, Torino.
[13] Commissione europea, The European Green Deal, COM(2019) 640 final.
[14] Regolamento (UE) 2021/1119.
[15] Commissione europea, Fit for 55 Package, COM(2021) 550 final.