Diritto


Michele Vitiello

Dalla dipendenza alla resilienza: il sistema UE-Italia per le filiere critiche. Un bilancio a due anni dal Critical Raw Materials Act e dopo il piano RESourceEU

 

Sommario - 1. Introduzione: la governance delle filiere critiche come sfida sistemica. - 2. Il Regolamento (UE) 2024/1252 (CRMA): struttura, obiettivi e prima attuazione. - 3. Il piano RESourceEU (dicembre 2025) e la posizione del Consiglio (marzo 2026): verso una revisione del CRMA. - 4. L'attuazione italiana: stato dell'arte a due anni dal D.L. 84/2024 (L. 115/2024). - 5. Accettabilità sociale, legislazione mineraria e nodi irrisolti. - 6. Riflessioni conclusive: governance multilivello e prospettive de iure condendo.

Abstract

A due anni dall'entrata in vigore del Critical Raw Materials Act (Reg. (UE) 2024/1252), il sistema normativo europeo e italiano per la sicurezza dell'approvvigionamento di materie prime critiche (CRM) presenta luci e ombre. Sul piano unionale, la Commissione ha adottato il piano d'azione RESourceEU (dicembre 2025), proponendo modifiche mirate al CRMA per rafforzare circolarità e riciclo, mentre il Consiglio ha formalizzato la propria posizione nel marzo 2026. L'Italia ha completato la prima fase attuativa - con l'approvazione del Programma Nazionale di Esplorazione (PNE) e l'operatività dei punti unici di contatto - e ha avviato una seconda tornata di progetti strategici. Tuttavia, la Corte dei conti europea ha rilevato nell'aprile 2026 che molti obiettivi al 2030 rischiano di non essere raggiunti, a causa di insufficienze strutturali nei finanziamenti, nelle autorizzazioni e nella capacità di trasformazione. Il presente articolo esamina, in prospettiva giuridico-sistematica, lo stato dell'arte normativo e i principali nodi irrisolti, con particolare attenzione al rapporto tra semplificazione delle procedure, tutela ambientale e accettabilità sociale.

1. Introduzione: la governance delle filiere critiche come sfida sistemica.

La transizione verso un'economia decarbonizzata, la digitalizzazione dei sistemi produttivi e il potenziamento delle capacità di difesa condividono una medesima condizione di possibilità materiale: l'accesso continuativo e in quantità adeguate a una ristretta categoria di risorse minerarie, denominate materie prime critiche (CRM, Critical Raw Materials). Terre rare, litio, cobalto, grafite, nickel, germanio e manganese - per citare soltanto alcune delle 34 risorse incluse nell'elenco UE vigente - costituiscono componenti essenziali di batterie per veicoli elettrici, turbine eoliche, pannelli fotovoltaici, semiconduttori e magneti permanenti.[1]

La concentrazione geografica dell'offerta rappresenta il principale fattore di rischio strategico. Il 98% delle terre rare e il 97% del litio consumati nell'Unione europea provengono dalla sola Cina; analoghe concentrazioni si riscontrano per cobalto (Repubblica Democratica del Congo), manganese (Sudafrica) e nichel (Indonesia). L'IEA ha documentato come la quota dei primi tre fornitori globali abbia raggiunto livelli medi superiori all'86% nella raffinazione nel quinquennio 2020-2024.[2] In questo contesto, anche tensioni commerciali limitate o restrizioni all'export unilaterali - come quelle progressivamente applicate dalla Cina su gallio, germanio e grafite a partire dal 2023 - sono in grado di produrre effetti sistemici sull'industria europea.

Il World Energy Council ha inserito l'incertezza sulle CRM tra le priorità assolute del proprio Issues Monitor 2025, identificando altresì due "punti ciechi" strutturali che rischiano di rallentare la transizione energetica quanto i rincari delle commodity: l'accettabilità sociale dei progetti estrattivi (community pushback) e l'insufficiente sviluppo dell'economia circolare nella gestione delle risorse critiche.[3] Questa duplice consapevolezza - della necessità strategica di agire sulle filiere e dei vincoli sociali e ambientali che ne condizionano la realizzazione - costituisce la chiave di lettura unitaria del quadro normativo che il presente articolo intende esaminare.

2. Il Regolamento (UE) 2024/1252 (CRMA): struttura, obiettivi e prima attuazione.

Il Critical Raw Materials Act (CRMA), adottato con il Regolamento (UE) 2024/1252 dell'11 aprile 2024 ed entrato in vigore il 23 maggio 2024, costituisce il primo strumento normativo organico con cui l'Unione europea affronta in modo sistematico la questione dell'approvvigionamento di CRM.[4] La norma definisce le categorie di materie prime "critiche" e, nel loro sottoinsieme, di materie prime "strategiche" per la duplice transizione verde e digitale, nonché per i settori della difesa e dello spazio.

L'art. 5 CRMA fissa target quantitativi vincolanti da raggiungere entro il 2030: (i) capacità estrattiva UE pari ad almeno il 10% del consumo annuo per ciascuna materia prima strategica; (ii) capacità di trasformazione pari ad almeno il 40%; (iii) capacità di riciclo pari ad almeno il 25%; (iv) nessun Paese terzo a quota superiore al 65% del fabbisogno annuo UE per ogni singola materia prima strategica.[5] Questi benchmark riflettono la volontà politica di costruire resilienza lungo l'intera filiera, dall'estrazione al riciclo, riducendo contestualmente le dipendenze da monopoli di fatto.

Sul versante delle misure di semplificazione, il CRMA prevede procedure autorizzative accelerate per i "Progetti strategici" (24 mesi per i minerari estrattivi, 12 mesi per quelli di trasformazione o riciclo), finanziamento prioritario tramite il CRMA financing subgroup - composto da BEI, BERS e banche promozionali nazionali - e un meccanismo di visibilità istituzionale fondato su una lista UE di progetti strategici con report semestrali. Il riconoscimento come progetto strategico è subordinato, tra l'altro, al rispetto di stringenti condizioni di sostenibilità ambientale e sociale, incluso il "coinvolgimento significativo delle comunità locali".[6]

La governance centralizzata è affidata all'European Critical Raw Materials Board,[7] organo composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione, con il compito di monitorare i progressi verso gli obiettivi al 2030, coordinare le politiche nazionali e condividere buone prassi. Di particolare rilevanza, come già segnalato nella precedente analisi di questo contributo, è la presenza di sottogruppi tematici sulla "public acceptance" e sulla "circularity", che testimonia la consapevolezza del legislatore europeo che il successo della strategia sulle CRM dipende non solo dalle quantità estratte ma dal consenso sociale e dallo sviluppo dell'economia circolare.

A quasi due anni dall'entrata in vigore, il bilancio della prima fase attuativa rivela risultati significativi ma non privi di criticità. Sul fronte positivo, la Commissione ha riconosciuto complessivamente oltre 60 progetti strategici in Europa attraverso due tornate di selezione (2024 e 2026), con la partecipazione attiva degli Stati membri alla governance del Board. Sul fronte delle criticità strutturali, la Corte dei conti europea - nella Relazione Speciale SR 2026/04 pubblicata nell'aprile 2026 - ha formulato un giudizio assai severo: le attività di esplorazione sono "poco sviluppate e rischiose", le lunghe procedure di autorizzazione creano strozzature, il finanziamento è "appena all'inizio", la capacità di trasformazione soffre della mancanza di tecnologie e della riduzione delle strutture esistenti, e il potenziale del riciclo è "non pienamente sfruttato".[8] La Corte ha concluso che molti progetti avranno difficoltà a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento UE entro il 2030.

3. Il piano RESourceEU (dicembre 2025) e la posizione del Consiglio (marzo 2026): verso una revisione del CRMA.

Prendendo atto del divario tra obiettivi e traiettoria attuativa, il 3 dicembre 2025 la Commissione europea ha adottato il piano d'azione RESourceEU,[9] concepito come strumento di accelerazione e amplificazione degli sforzi avviati con il CRMA. Il piano, fondato giuridicamente sul Regolamento del 2024, introduce una serie di misure operative e propone modifiche normative mirate con l'obiettivo dichiarato di ridurre le dipendenze esterne del 50% entro il 2029.

Sul piano finanziario, RESourceEU impegna fino a 3 miliardi di euro nel biennio 2025-2026 per sostenere progetti capaci di garantire forniture alternative a breve termine. Questo stanziamento, pur significativo nel contesto europeo, ha suscitato critiche di insufficienza: la sola US Export-Import Bank aveva annunciato a fine novembre 2025 investimenti per 100 miliardi di dollari in CRM e infrastrutture energetiche, rendendo evidente il divario di scala tra l'approccio europeo e quello dei principali competitor globali.[10]

Sul piano normativo, RESourceEU propone una modifica mirata al CRMA che estende gli obblighi di etichettatura dei prodotti contenenti magneti permanenti, promuove il riciclo dei rifiuti pre-consumo valorizzando scarti e prodotti difettosi generati nella produzione, e preannuncia l'introduzione di quote obbligatorie di contenuto riciclato. Sul versante commerciale, dall'inizio del 2026 sono previste restrizioni all'esportazione di rottami e rifiuti di magneti permanenti e misure sui rottami di alluminio. Entro la metà del 2026 è atteso un piano d'azione specifico per fertilizzanti domestici e nutrienti riciclati.[11]

Il piano prevede inoltre la creazione di un Centro europeo per le materie prime critiche, operativo entro la prima metà del 2026, con funzioni di intelligence di mercato, coordinamento dei progetti e gestione congiunta degli approvvigionamenti. Parallelamente, sono in corso lavori tra la Commissione e gli Stati membri per un approccio coordinato allo stoccaggio strategico, con un progetto pilota divenuto operativo all'inizio del 2026.

Il 4 marzo 2026 il Consiglio dell'UE ha adottato la propria posizione sulla proposta di modifica del CRMA avanzata dalla Commissione nel quadro di RESourceEU.[12] La posizione del Consiglio sostiene le modifiche proposte e aggiunge, in particolare, l'obbligo per la Commissione di informare proattivamente gli Stati membri e i consigli di amministrazione delle imprese qualora si profilino rischi di approvvigionamento per determinate materie prime critiche. Si tratta di un elemento di rilievo dal punto di vista della governance: introduce un meccanismo di allerta precoce che estende le funzioni di vigilanza del Board a una dimensione di comunicazione diretta verso gli operatori economici privati, avvicinando il quadro regolatorio europeo ai modelli di sicurezza delle forniture già adottati in ambito energetico.

4. L'attuazione italiana: stato dell'arte a due anni dal D.L. 84/2024 (L. 115/2024).

L'Italia, come già evidenziato nella versione precedente di questo studio, era stata tra i primi Paesi UE ad adottare misure interne anticipatorie del CRMA con il Decreto-Legge 25 giugno 2024, n. 84, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2024, n. 115.[13] A quasi due anni dall'adozione, è possibile effettuare un primo bilancio delle principali tappe attuative, distinguendo tra risultati conseguiti, adempimenti in corso e criticità irrisolte.

Sul versante delle realizzazioni compiute, il risultato più significativo è l'approvazione, da parte del CITE (Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica), del Programma Nazionale di Esplorazione mineraria (PNE) nel marzo 2025, in linea con la scadenza prevista dall'art. 10 del D.L. 84/2024.[14] Il PNE identifica 14 aree di esplorazione prioritaria distribuite su 11 regioni italiane (dalla Sardegna - ricca di litio, nichel e terre rare - alla Toscana, al Trentino-Alto Adige), mobilita oltre 400 specialisti per un primo investimento di 3,5 milioni di euro, e include il progetto PNRR URBES per la mappatura e il recupero dei depositi di rifiuti estrattivi abbandonati. La Carta mineraria aggiornata è stata contestualmente pubblicata sul sito ISPRA entro la scadenza del 24 maggio 2025. Il Programma, coerente con le indicazioni del CRMA che impone agli Stati membri di elaborare programmi nazionali di esplorazione entro il 24 maggio 2025, costituisce la base conoscitiva indispensabile per qualsiasi progetto estrattivo futuro.

Sul versante delle strutture operative, i tre punti unici di contatto previsti dagli artt. 3, 4 e 5 del D.L. 84/2024 sono stati istituiti e resi operativi. Il MASE ha attivato il punto di contatto per i progetti di estrazione nel 2024 e quello per i progetti di riciclo nel novembre 2025.[15] Il MIMIT gestisce il punto di contatto per i progetti di trasformazione. Il Comitato Tecnico Permanente Materie Prime Critiche e Strategiche (art. 6 D.L. 84/2024) è operativo e ha avviato la redazione del Piano nazionale sulle CRM.

Sul versante della partecipazione italiana ai bandi europei, i risultati sono incoraggianti. Nella prima tornata di riconoscimento come progetti strategici UE (2024-2025), quattro proposte italiane nel settore del riciclo hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione europea - un risultato che testimonia la solidità delle filiere manifatturiere nazionali in questo segmento. Con la seconda call europea, scaduta il 15 gennaio 2026, l'Italia ha presentato sette ulteriori progetti che - dopo l'approvazione da parte del CITE - sono stati sottoposti alla Commissione per il riconoscimento.[16]

Permangono tuttavia criticità significative. In primo luogo, il meccanismo di royalty sulle concessioni minerarie strategiche (art. 8, D.L. 84/2024), che prevede un'aliquota tra il 5% e il 7% del valore del prodotto estratto,[17] attende ancora l'adozione del decreto attuativo del MEF che ne definisca le modalità operative. In secondo luogo, il Registro nazionale delle aziende strategiche (art. 11) risulta ancora in fase di implementazione. In terzo luogo, e con rilevanza sistematica più ampia, anche il convegno "Materie prime critiche e progetti di interesse strategico nazionale" svoltosi a Priverno nell'ottobre 2025 ha posto con chiarezza il problema irrisolto dell'obsolescenza della legislazione mineraria di base: il Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 - che disciplina le attività estrattive in Italia - non è stato sostanzialmente riformato, e la sua coesistenza con la nuova normativa sulle CRM genera incertezze interpretative che possono frenare gli investitori.[18]

5. Accettabilità sociale, legislazione mineraria e nodi irrisolti.

La social licence to operate - intesa come l'insieme del consenso sociale e della legittimazione territoriale che consente a un progetto estrattivo o industriale di radicarsi stabilmente in un territorio - rimane uno dei nodi strutturali più complessi dell'intero sistema normativo. Come documentato dal WEC Issues Monitor 2025 e come confermato dall'esperienza comparata di diversi Paesi europei, l'opposizione delle comunità locali può rallentare o bloccare progetti di rilevanza strategica indipendentemente dalla correttezza formale dei procedimenti autorizzativi.[19]

Il CRMA include esplicitamente il "coinvolgimento significativo delle comunità locali" tra i criteri per il riconoscimento dei progetti strategici (art. 6, co. 1, lett. c)), e ha istituito un sottogruppo dedicato alla "public acceptance" nell'ambito del Board. RESourceEU ha confermato l'attenzione a questo profilo. Nondimeno, la traduzione di questi principi in strumenti giuridici operativi rimane lacunosa: né il CRMA né il D.L. 84/2024 delineano procedure standardizzate di partecipazione delle comunità locali paragonabili, ad esempio, al modello francese della concertazione pubblica obbligatoria disciplinata dalla Commission nationale du débat public (CNDP). Questa assenza è tanto più rilevante in quanto l'accelerazione delle procedure autorizzative - perseguita dal legislatore europeo e nazionale come risposta all'urgenza strategica - rischia di comprimere i tempi del confronto con i territori, aumentando il rischio di conflitti giudiziari successivi all'approvazione.

L'altra criticità sistemica, già evocata, riguarda il quadro legislativo minerario italiano. Il R.D. n. 1443/1927 disciplina ancora le concessioni minerarie con un impianto normativo fondamentalmente invariato da quasi un secolo, imperniato sulla distinzione tra cave (di competenza regionale) e miniere (di competenza statale). L'innesto delle nuove disposizioni sulle CRM - che introducono qualifiche speciali, procedure accelerate, deroghe ambientali e meccanismi royalty - su questo impianto arcaico genera incertezze interpretative. Autorevoli rappresentanti del settore industriale e scientifico hanno auspicato una riforma organica della legislazione mineraria che tenga conto del nuovo contesto normativo europeo e delle specificità geominerarie del territorio italiano. Una riforma di questo tipo rappresenta difatti una condizione necessaria, oltre che sufficiente, per rendere pienamente operativa la strategia italiana sulle CRM.[20]

Merita altresì attenzione il profilo della distribuzione delle competenze tra Stato e Regioni in materia di CRM. Il D.L. 84/2024 ha qualificato le proprie disposizioni come "principi fondamentali di riforma economico-sociale", rendendole applicabili anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome: un inciso significativo che testimonia la consapevolezza del legislatore statale che le competenze concorrenti in materia ambientale e mineraria potrebbero altrimenti frammentare l'attuazione della strategia nazionale. Tuttavia, la giurisprudenza costituzionale in materia di tutela dell'ambiente e governo del territorio continua a registrare sovrapposizioni e incertezze che richiederebbero una risoluzione normativa definitiva.

6. Riflessioni conclusive: governance multilivello e prospettive de iure condendo.

Il quadro normativo UE-Italia sulle materie prime critiche, a due anni dalla sua configurazione organica, presenta una struttura giuridica ambiziosa e internamente coerente nei suoi obiettivi fondamentali: ridurre le dipendenze da fornitori terzi in posizione dominante, accelerare lo sviluppo di capacità estrattive, di trasformazione e di riciclo sul territorio europeo, e farlo rispettando standard ambientali e sociali compatibili con la traiettoria della Just Transition. La persistente coerenza tra il livello europeo (CRMA, RESourceEU, posizione del Consiglio di marzo 2026) e quello nazionale (D.L. 84/2024, PNE, progetti strategici) è un elemento di solidità che non deve essere dato per scontato.

Nondimeno, l'analisi comparata degli strumenti normativi e dei risultati attuativi descritta nei paragrafi precedenti consente di identificare almeno quattro nodi problematici che il legislatore - europeo e nazionale - è chiamato ad affrontare nel breve-medio periodo.

In primo luogo, il divario tra la scala degli investimenti necessari e quelli effettivamente mobilitati rimane preoccupante. La dotazione di 3 miliardi di euro di RESourceEU è un segnale politicamente rilevante, ma strutturalmente insufficiente rispetto ai fabbisogni stimati per raggiungere i target al 2030 e rispetto agli investimenti dei competitor extra-europei. Le prospettive de iure condendo includono l'istituzione di strumenti finanziari europei dedicati - sul modello del CHIPS Act statunitense - e una maggiore integrazione tra i fondi del CRMA e gli strumenti del programma Horizon 2026-2027 (dove sono stati allocati 593 milioni di euro per l'economia circolare delle CRM).

In secondo luogo, la semplificazione autorizzativa deve essere accompagnata da una partecipazione territoriale strutturata. La compressione dei tempi procedimentali - necessaria per ridurre le strozzature identificate dalla Corte dei conti europea - non può avvenire a scapito del coinvolgimento delle comunità locali, pena l'insorgere di conflitti che rallenterebbero ulteriormente i progetti in sede giudiziaria. L'introduzione nell'ordinamento italiano di procedure di concertazione pubblica obbligatoria - sul modello del dibattito pubblico per le grandi opere già previsto dall'art. 22 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) - rappresenterebbe un avanzamento significativo in questa direzione.

In terzo luogo, la riforma della legislazione mineraria italiana è ormai matura e non più rinviabile. Un intervento normativo organico che aggiorni il R.D. n. 1443/1927 alla luce del contesto europeo, della pluralità di attori istituzionali coinvolti e delle specificità delle CRM (diverse per natura, valore strategico e impatto ambientale dai tradizionali giacimenti minerari) è condizione strutturale per il funzionamento efficace dell'intero sistema.

In quarto luogo, la dimensione della circolarità richiede un salto qualitativo nella normativa sul fine vita dei prodotti contenenti CRM. Il CRMA e RESourceEU hanno introdotto obblighi di etichettatura e preannunciato quote di contenuto riciclato per i magneti permanenti. Si tratta di un'impostazione corretta che andrà estesa progressivamente ad altre categorie di prodotti e che dovrà essere raccordata con la normativa sui rifiuti (Direttiva 2008/98/CE e relative attuazioni nazionali) per evitare sovrapposizioni e lacune.

In conclusione, il sistema normativo per le filiere critiche costituisce oggi uno dei laboratori giuridici più dinamici e strategicamente rilevanti dell'ordinamento europeo. La sua efficacia dipenderà in misura decisiva dalla capacità di tenere insieme obiettivi che la logica lineare tenderebbe a separare: urgenza strategica e tutela dei diritti fondamentali, accelerazione delle procedure e legittimazione sociale, autonomia industriale e sostenibilità ambientale. Questa tensione non è un difetto del sistema, ma la sua sfida costitutiva: e il diritto - ambientale, minerario, della concorrenza, del mercato interno - è chiamato a offrire gli strumenti per gestirla in modo equo ed efficace.

 



[1]2  Commissione europea, Communication on Critical Raw Materials, COM(2023) 160 final, Bruxelles, 16 marzo 2023; cfr. altresì Commissione europea, Study on the Critical Raw Materials for the EU 2023, Publications Office of the EU, 2023, che elenca 34 materie prime critiche aggiornando le precedenti liste del 2011 (14 CRM), 2014 (20), 2017 (27) e 2020 (30).

[2]3  IEA, The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions, World Energy Outlook Special Report, Paris, 2021, p. 7 ss.; cfr. altresì IEA, Critical Minerals Market Review 2024, Paris, 2024.

[3]4  World Energy Council, World Energy Issues Monitor 2025; World Energy Council, World Energy Trilemma Report 2024. Il trilemma energetico identifica tre obiettivi talvolta in tensione reciproca: sicurezza energetica, equità sociale e sostenibilità ambientale.

[4]1  Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche (CRMA), in GUUE L, 3 maggio 2024, entrato in vigore il 23 maggio 2024.

[5]5  Art. 5, Reg. (UE) 2024/1252. I target al 2030 includono: (i) capacità estrattiva pari ad almeno il 10% del consumo annuo UE per ciascuna materia prima strategica; (ii) capacità di trasformazione pari ad almeno il 40%; (iii) capacità di riciclo pari ad almeno il 25%; (iv) nessun Paese terzo a quota superiore al 65% del fabbisogno annuo UE per ogni singola materia prima strategica.

[6]6  Art. 6, co. 1, lett. c), Reg. (UE) 2024/1252. La disposizione richiede espressamente che i progetti strategici adottino "pratiche responsabili comprensive del rispetto dei diritti umani e del coinvolgimento significativo delle comunità locali", minimizzando gli impatti ambientali e sociali avversi.

[7]7  Art. 35, Reg. (UE) 2024/1252. Il Board comprende rappresentanti degli Stati membri e della Commissione europea, con il Parlamento europeo in qualità di osservatore. Tra i sottogruppi figurano quelli su "public acceptance" e "circularity, resource efficiency and substitution".

[8]10  Corte dei conti europea, Relazione speciale SR 2026/04, Materie prime critiche: l'UE si muove nella giusta direzione, ma il raggiungimento degli obiettivi del 2030 rimane incerto, Lussemburgo, 2026, p. 5 ss. La Corte ha rilevato che "le attività di esplorazione sono poco sviluppate e rischiose", che il "finanziamento dell'esplorazione è appena all'inizio" e che "molti progetti avranno difficoltà a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento dell'UE entro il 2030".

[9]8  Commissione europea, Piano d'azione RESourceEU, COM(2025) 791 final, 3 dicembre 2025. Il piano introduce una proposta di modifica mirata al CRMA per rafforzare la circolarità (requisiti di etichettatura e quote di contenuto riciclato per i magneti permanenti), mira a ridurre le dipendenze esterne del 50% entro il 2029 e mobilita fino a 3 miliardi di euro nel biennio 2025-2026 per progetti strategici a breve termine.

[10]19  Corte dei conti europea, SR 2026/04, cit., par. 57-75. In particolare la Corte rileva che "il processo di trasformazione risente della mancanza di tecnologia e della diminuzione del numero delle strutture nell'UE" e che "il finanziamento dell'esplorazione, dell'estrazione e della trasformazione di materie prime critiche nell'UE è appena all'inizio". La dotazione RESourceEU di 3 miliardi di euro è ritenuta nettamente insufficiente rispetto ai 100 miliardi di dollari annunciati dalla sola US EXIM Bank a fine novembre 2025.

[11]18  Piano d'azione RESourceEU, cit., Sezione 4. La Commissione ha preannunciato che entro la metà del 2026 sarà pubblicato un piano d'azione specifico per fertilizzanti domestici e nutrienti riciclati, volto a ridurre la dipendenza da input prodotti con materie prime critiche e a tutelare la sicurezza alimentare europea.

[12]9  Consiglio dell'UE, Posizione adottata il 4 marzo 2026 sulla proposta di modifica del Reg. (UE) 2024/1252 presentata dalla Commissione nel quadro del piano RESourceEU. La posizione del Consiglio impone alla Commissione di informare proattivamente gli Stati membri e le imprese in caso di rischi di approvvigionamento di materie prime critiche.

[13]11  Decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante "Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico", convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 115.

[14]12  CITE (Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica), Approvazione del Programma Nazionale di Esplorazione mineraria generale per le materie prime critiche (PNE), delibera del 24 marzo 2025, pubblicata sul sito ISPRA - Servizio Geologico d'Italia, disponibile al link: https://www.isprambiente.gov.it/files2025/attivita/pne_finale.pdf. Il PNE include 14 progetti strategici di esplorazione distribuiti su 11 regioni italiane (Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Liguria, Toscana, Lazio, Campania, Calabria, Emilia-Romagna, Marche, Sardegna), con un primo investimento di 3,5 milioni di euro e il coinvolgimento di oltre 400 specialisti.

[15]13  MASE - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Presentazione del Punto unico di contatto per i progetti strategici di riciclaggio di materie prime critiche, comunicato del 5 novembre 2025; MASE, Nuova selezione di progetti strategici sulle materie prime critiche (seconda call), comunicato del 25 settembre 2025, con scadenza fissata al 15 gennaio 2026.

[16]14  CITE, approvazione di sette progetti italiani sulle materie prime critiche da sottoporre alla Commissione europea per il riconoscimento come progetti strategici UE ai sensi dell'art. 6, Reg. (UE) 2024/1252, delibera del maggio 2026. La prima call (2024-2025) aveva già visto il riconoscimento di quattro proposte italiane nel settore del riciclo. Cfr. MIMIT-MASE-Confindustria, Incontro sulle opportunità industriali per il sistema Paese sulle materie prime critiche, comunicato del 16 ottobre 2025.

[17]20  Art. 8, D.L. n. 84/2024 (L. n. 115/2024). Le modalità attuative, incluse le percentuali precise e i criteri di riparto tra Stato e Regione ospitante, sono demandate a un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF). Le somme confluiscono nel Fondo nazionale del Made in Italy per investimenti nelle materie prime critiche.

[18]15  Convegno "Materie prime critiche e progetti di interesse strategico nazionale", Priverno, 31 ottobre 2025. Il dibattito ha evidenziato come l'attuazione del Reg. UE 2024/1252 e del D.L. n. 84/2024 "richieda un profondo aggiornamento della legislazione mineraria italiana", ferma al Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443. Cfr. ISPRA - Portale del Servizio Geologico d'Italia, Strategie sostenibili per le materie prime critiche: stato dell'arte, sfide e prospettive di approvvigionamento in Italia, dicembre 2025.

[19]17  Sul rapporto tra accettabilità sociale dei progetti energetici e transizione ecologica si rinvia a R. Brunnengräber, M. Di Nucci (a cura di), From NIMBY to Proximity. From Conflicts to Co-existence of Large-Scale Renewable Energy, Wiesbaden, 2022. Per il contesto italiano cfr. G. Napolitano, Diritto dell'energia, Bologna, 2023, p. 189 ss.

[20]15  Convegno "Materie prime critiche e progetti di interesse strategico nazionale", Priverno, 31 ottobre 2025. Il dibattito ha evidenziato come l'attuazione del Reg. UE 2024/1252 e del D.L. n. 84/2024 "richieda un profondo aggiornamento della legislazione mineraria italiana", ferma al Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443. Cfr. ISPRA - Portale del Servizio Geologico d'Italia, Strategie sostenibili per le materie prime critiche: stato dell'arte, sfide e prospettive di approvvigionamento in Italia, dicembre 2025.