Vincenzo Galatro
Il Trattato sull'Unione europea (Maastricht, 1992) ha istituito la figura del mediatore europeo.
Il mediatore europeo, con sede a Strasburgo, ha compiti e funzioni corrispondenti alla figura dell'Ombudsman della tradizione scandinava, che in Italia corrisponde al difensore civico.
Il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea prevede che il mediatore europeo, eletto dal Parlamento europeo per la durata della legislatura con mandato rinnovabile, è una carica istituzionale abilitata a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione Europea.
Il Mediatore europeo agisce in completa indipendenza da ogni potere, ivi compreso dal Parlamento Europeo. Non può infatti essere rimosso dall'incarico da parte del Parlamento: infatti, il Parlamento può solo presentare un ricorso alla Corte di giustizia con cui chiede di rendere dimissionario il mediatore, ma spetta appunto alla sola Corte decidere (art. 228 T.F.U.E.).
Tra i soggetti che possono presentare denuncia al mediatore europeo, abbiamo i cittadini dell'Unione o residenti in uno Stato membro, nonché associazioni ed altri organismi con sede ufficiale nell'Unione.
In particolare, qualsiasi cittadino dell'Unione, o qualsiasi ente, organizzazione, persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede in uno Stato membro, può rivolgersi a questa figura per denunciare casi di cattiva amministrazione nell´azione delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione, ad eccezione della Corte di Giustizia e del Tribunale di primo grado nell'esercizio della funzione giurisdizionale. Il Mediatore europeo potrà in questi casi rinviare al Tribunale di primo grado o alla Corte di giustizia, a seconda dei casi. Non rientrano, invece, nelle competenze del Mediatore europeo i casi riguardanti le amministrazioni nazionali, regionali o locali, sebbene le denunce si riferiscano a presunte violazioni del diritto comunitario.
Come abbiamo accennato, il Mediatore europeo conduce indagini su casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni ed organi dell'Unione Europea (UE). Esempi di tali istituzioni sono la Commissione europea, il Consiglio dell'Unione europea ed il Parlamento europeo. Esempi di organi che possono essere oggetto di indagine da parte del Mediatore europeo sono la Fondazione europea per la formazione professionale e l'Agenzia europea dell'ambiente. Solo la Corte di giustizia ed il Tribunale di primo grado, nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali, non rientrano nella giurisdizione del Mediatore.
Per quanto concerne il tipo di denunce che può trattare, il Mediatore indaga su casi di cattiva o carente amministrazione. Tali casi si verificano quando un'istituzione comunitaria non agisce nel rispetto della legge, non rispetta i principi della buona amministrazione oppure viola i diritti umani.
Si parla di cattiva amministrazione quando un'istituzione omette di compiere un atto dovuto, opera in modo irregolare o agisce in maniera illegittima (ad esempio, vi sono irregolarità amministrative, discriminazioni, abuso di potere, mancanza di risposta, rifiuto di accesso all'informazione, ritardo ingiustificato, ecc.).
La denuncia può essere presentata al mediatore in una qualunque delle lingue ufficiali dell'Unione, indicando chiaramente le proprie generalità, l'istituzione o l'organo contro il quale si intende procedere ed i motivi che inducono a farlo. La denuncia deve essere presentata entro due anni dalla data in cui si è avuta conoscenza dei fatti contestati. Non è necessario che il denunciante sia stato personalmente vittima del caso di cattiva amministrazione segnalato, anche se è fondamentale che vi sia stato un precedente interpello dell'istituzione interessata.
Di propria iniziativa, ovvero sulla base delle denunce presentategli direttamente o tramite un membro del Parlamento europeo, il mediatore compie le indagini necessarie e, qualora constati un caso di cattiva amministrazione, ne investe l'autorità interessata che, entro 3 mesi, dovrà pronunciarsi con un parere. Egli trasmette quindi una relazione al Parlamento europeo ed all'istituzione interessata, mentre la persona che ha sporto denuncia viene informata dei risultati dell'indagine; annualmente inoltre presenta al Parlamento europeo una relazione sui risultati delle sue indagini.
L'art. 195 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea esclude che l'iniziativa possa essere portata avanti contro gli Stati membri per i loro comportamenti abusivi.
Il mediatore europeo esercita le sue funzioni in piena indipendenza; per tutta la durata del suo mandato non può esercitare alcuna altra attività professionale. Il Mediatore normalmente conduce le sue indagini sulla base di denunce, ma ha anche la possibilità di aprire indagini di propria iniziativa.
Il Mediatore può risolvere un determinato problema anche solo informandone l'istituzione interessata. Qualora non bastasse, si cerca in tutti i modi di pervenire a una soluzione amichevole che corregga la situazione. In caso di esito negativo, il Mediatore può formulare delle raccomandazioni all'istituzione interessata. Se non vengono accolte, può inviare una relazione speciale al Parlamento europeo affinché prenda le misure opportune.
La denuncia deve essere presentata entro due anni dalla data in cui si è avuta conoscenza del problema. Occorre assicurarsi di indicare chiaramente la propria identità, l'istituzione o organo di cui ci si lamenta e il motivo. Su richiesta, la denuncia resta anonima.
In alcuni casi, il Mediatore non può trattare la denuncia presentata, ad esempio perché riguarda istituzioni nazionali, regionali o locali degli Stati membri. In tali ipotesi, il mediatore potrà comunque fare il possibile per risolvere il problema, per esempio dando opportune indicazioni al denunciante (ad esempio, l'interessato riceve informazioni su altri organi che potrebbero essere di aiuto) o trasferendo il caso ad un membro del network europeo dei difensori civici. Il network comprende tutti i difensori civici nazionali e regionali degli Stati membri dell'UE, dei paesi candidati all'adesione all'UE, di Norvegia e Islanda nonché le commissioni per le petizioni nell'UE.
Bibliografia
V. Galatro, La procedura civile. Manuale operativo, Maggioli Editore, 2008.
V. Galatro, La nuova mediazione e conciliazione delle controversie legali, Salerno, 2015.
L. Cominelli, Il mediatore europeo, ombudsman dell'Unione, Giuffrè, Milano, 2005.
E. Triggiani, Le nuove frontiere della cittadinanza europea, Cacucci Editore, Bari, 2011.
G. Della Cananea, Diritto amministrativo europeo. Principi e istituti, Giuffrè, Milano, 2011
A.A.V.V., Manuale di diritto pubblico, Giuffrè, 2009.