Diritto


Vittorio Galatro

Difesa civica a salvaguardia della democrazia.

 

Il nostro ecumene, malgrado le affermazioni  di qualche filosofo, non è apparso mai come "Il migliore dei mondi possibili" (Leibiniz), in  considerazione  di tutti  i  problemi  che la condizione umana comporta. Per  questo si è sempre  cercato di trovare rimedi e correttivi per rendere, a tutti, la vita meno difficile.

La storia, magistra vitae, ovvero "Eterno  acquisto  dell'umano pensiero" (Tucidide), ci fa  vedere  che  sin  dall'antichità,  è  stata avvertita la  necessità  di  creare  figure  preposte, istituzionalmente,  a  vigilare   sul   buon   andamento  degli   affari  pubblici, dell'attività amministrativa  ed  a  tutelare  le  persone  dagli  abusi  commessi  dai pubblici funzionari.

Queste  figure  le  riscontriamo  nella   civiltà   greca  e  romana.   Per  quanto  ci  riguarda direttamente, basti pensare al tribunus plebis ed al defensor civitatis.

Non mancano simili  istituzioni  presso tanti  altri  popoli, come  nel  mondo cinese e nelle zone  di  civiltà   islamica.   Queste istituzioni   hanno  avuto  un  continuum  nella  storia, fino  ai  giorni  nostri[1]. Le  figure istituzionali ed i poteri di questi "garanti" hanno assunto aspetti e funzioni simili, nel tempo e nello spazio, ma ovviamente abbastanza differenziate a seconda dei periodi storici e dei popoli presso cui svolgevano la loro attività. Nei tempi più recenti, antesignano di questa istituzione è l'Ombudsman svedese.

Attualmente,  in  Italia,  abbiamo  la figura del Difensore civico, con il compito di garanzia dell'imparzialità  e  del   buon   andamento della  pubblica  amministrazione,  segnalando, anche di propria iniziativa  (e quindi  non  soltanto  su  denuncia  delle persone interessate), gli abusi, le  disfunzioni,  le  carenze  ed  i  ritardi  dell'amministrazione  nei  confronti  dei  cittadini.

Sin  dal  1985,  la  Commissione  Bozzi,  istituita  per la  revisione della seconda parte della  Costituzione,  aveva  previsto  l'istituzione  del  Difensore  civico  nazionale, per migliorare i rapporti  tra  i  cittadini  e  la  pubblica  amministrazione.  Questa  idea  non  ha  avuto  più  seguito,  e  quindi,  ancora  oggi,  non abbiamo un Difensore civico nazionale. Mentre quasi  tutte  le Regioni  hanno  legiferato autonomamente per l'istituzione del Difensore civico, ad incominciare dalla Toscana e dalla Liguria.

Per  quanto  riguarda  gli Enti  locali,  ed  in  particolare  i  Comuni, vi è stata una prima fase  incerta e confusa, in quanto tale figura non era prevista nella legislazione vigente.

Di  conseguenza,   ogni  volta  che  un  Comune  andava  ad  adottare  una  deliberazione  di Istituzione del Difensore civico comunale, l'atto veniva puntualmente annullato dall'Organo di controllo (Co.Re.Co).

Il primo Comune che riuscì  ad istituire il Difensore civico fu il Comune di Parma, a seguito  di   un  tormentato  iter  amministrativo dell'atto istitutivo,  e  per effetto  della sentenza  del TAR Emilia-Romagna,  n.196 del 12 luglio 1983.

Il nuovo ordinamento degli  enti  locali,  legge  8  giugno  1990,  n. 142, che  ha sostituito la    vecchia legge  comunale  e  provinciale ( R.D. 4 feb. 1915, n.148; R.D. 3 mar. 1934, n.383), ha esplicitamente previsto il Difensore civico per i Comuni e  le Province.

Tale  norma  è  stata  regolarmente  riportata  all'art. 11  del  TUEL , di cui al D.Lgs. 18 ago. 2000, n. 267.

Conseguentemente,  vi  è  stata  tutta  una  "fioritura"  di  Difensori  civici  in  molti Comuni Italiani, anche se tanti altri non l'hanno istituito.

Anche  all'estero ha  avuto  grande  diffusione tale  figura  istituzionale; e non solo nei paesi occidentali, ma anche in Russia e nei Paesi dell'ex blocco sovietico.

All'estero,  il  Difensore  civico,  oltre  ad   essere  individuato  con  il noto termine  svedese  Ombudsman,  viene  variamente  denominato: Médiateur (nei paesi francofoni; ora cambiato in  Défenseur  des  droits),  Parlamentary  commissioner  (Inghilterra), Defensor  del  pueblo (paesi ispano-americani),  Provedor de justiça  (Portogallo),  Avvocato del popolo (Albania).

Mentre  all'estero  si è preferito creare un Ombudsman con competenza a livello nazionale o regionale,  in  Italia  la  difesa  civica  è stata rappresentata da difensori civici a vari livelli, a  seconda dell'ente che lo istituiva: regionale, provinciale e comunale.

Forse questa  è  stata  una  buona  soluzione,  anche  se si è sempre sentita la mancanza di un Difensore  civico  nazionale  che potesse,  non  solo  intervenire  a livello centrale (Ministeri ed Organi centrali dello Stato), ma coordinare la difesa civica su tutto il territorio.

In ogni caso, la presenza del Difensore civico nel Comune è stata  di  grande  vantaggio per il cittadino che,  in  caso  di  necessità, sapeva a chi rivolgersi, con grande facilità di  accesso, e senza doversi recare nel capoluogo di provincia o di regione.

Inoltre,  i  Difensori  civici  locali  hanno saputo  svolgere bene il loro ruolo, ascoltando tutti e  non dichiarandosi  mai  incompetenti, anche se le loro funzioni ed attribuzioni erano piuttosto   limitate e mancanti di poteri coercitivi.

Questo  per  il  semplice  fatto  che  la  "cultura"  del  Difensore  civico  non  ha mai ammesso  ritirate e declino di responsabilità in termini di  arido  burocratismo.   Se  il  Difensore  Civico è  un organo  che  deve  combattere  i difetti  della burocrazia  non  può,  di conseguenza, esso stesso,  cristallizzarsi  in  schemi odiosamente formali e burocratici, che tanto infastidiscono il  cittadino ed arrecano danni alla collettività (cfr. E.Bernard, S.Piazza).

Innanzitutto,  deve  cercare  di  alleviare  il  "disagio quotidiano"  del cittadino  che,  spesso, è stanco, deluso, insoddisfatto e contrariato  per l' invalicabile  muraglia  di certi uffici pubblici, di  concessionari  di  servizi  (trasporti,  banche,  assicurazioni,  tributi)  o  anche  di  aziende o enti privati.

Si intravedono subito campi di intervento normalmente  "inibiti"  al Difensore civico.  Ma egli non si è mai fermato pensando alla gente che soffre ed aspetta,  cercando sempre di dare voce  a chi non ha voce.

In  relazione a  questo  suo modo di  operare,  si è  parlato  di  attività  "extra-istituzionali"  del Difensore civico, distinguendo, appunto,  fra attività  di diritto e attività di fatto.

Dal punto di vista  dottrinale   possiamo  osservare  che,   se  la  fonte dell'attività  di diritto del  Difensore  può individuarsi nella legge, nelle fonti  ordinarie;  per  quella  di fatto, secondo una nostra visione,  che  trova  larghi  consensi presso qualificati giuristi,  la fonte della sua attività può essere individuata nella consuetudine.

La consuetudine  è  una  fonte extra ordinem del nostro ordinamento e può essere definita come "la   ripetizione   costante  ed uniforme  di  una   data   condotta,  con  la  convinzione  che  sia conforme  al  diritto".  Gli  elementi  costitutivi  della  consuetudine sono:  l'elemento oggettivo della  costante   ed   uniforme   ripetizione   della   condotta   nel   tempo  (diuturnitas);   ed   un  elemento soggettivo consistente  nella  convinzione  che  quel  determinato  comportamento sia  giuridicamente obbligatorio (opinio juris seu necessitatis).

Nello  stesso  tempo,  autorevole  dottrina[2]  precisa  che  anche  una prassi  discontinua potrebbe integrare   una  

consuetudine.   Da   una   simile   prassi   deriverebbe   non    la    necessità   del   comportamento, inteso come doverosità, ma solo la sua facoltatività.

Cosicché  la  "consuetudine  discontinua"  porterebbe  alla creazione  di  norme  che riconoscono  facoltà   o   possibilità,   ma   non obblighi.   Dove  si  ammetta  l'esistenza  della  consuetudine  facoltizzante  (o permissiva),  l'elemento  soggettivo  andrebbe   inteso, sempre   in   base   alla  suddetta dottrina,  non  nel   senso  generale  di adempiere un obbligo o osservare un dovere, ma   nel senso di esercitare una facoltà ovvero applicare un potere. L'attività informale degli uffici di difesa civica presenta proprio le caratteristiche della consuetudine facoltizzante.

Il  Difensore  civico,  sicuramente,  non  è obbligato a  prestare la  propria  attività  al di  fuori di quanto la legge  gli  impone, ma  in ogni caso è  propenso a  far valer  questa sua  facoltà invalsa  nella pratica.

Questo  spirito  fattivo  e  di  servizio non si ritrova, come abbiamo riscontrato, nelle Autorità  Amministrative Indipendenti (dette Authority), forse perché collocate "troppo in alto", in una posizione   non   popolare;  e   comunque,   si   tratta   di  organi  collegiali  i  cui  componenti   provengono,   in   genere,    da   precedenti   incarichi   che  li   hanno  incartapecoriti  in  una veste  fatta  di  sequenze  e  di procedure burocratiche. A volte questi componenti, purtroppo,  sono politici "tramontati" che vengono riciclati in nuovi incarichi.

Conseguentemente, la loro attività, al di fuori di certi importanti ed utili interventi, per quanto riguarda  l'utenza  quotidiana e spicciola, risulta poco soddisfacente, se non pressoché inutile;  in quanto, oltre  alle  difficoltà  di  accesso, si creano ostacoli procedurali per il cittadino, vale  a dire nuova burocrazia nella già intricata selva burocratica.

Forse si  potrebbe  creare un utile  risparmio, eliminando o  ridimensionando  queste  Autorità  Amministrative  Indipendenti,  ormai diventate  piuttosto  numerose,  e che tanto costano allo Stato.

Intanto, con l'insorgere della crisi,  il legislatore, nel disporre tagli e risparmi, ha deciso, come  sempre,  di tagliare  dove  non  si doveva  tagliare  e  la  spesa  era  piuttosto limitata, mentre i vantaggi erano innegabili.

Con  la  legge  finanziaria  del  2010  è stata soppressa la figura del Difensore civico comunale senza, peraltro, abrogare  l'art. 11 del TUEL,  che  ne  prevede  la  possibilità  di istituzione, e senza nulla disporre circa i Difensori civici delle Comunità montane.

Quindi,  la  difesa  civica  italiana è  rappresentata, attualmente, laddove istituiti, dai Difensori  regionali e provinciali.

Gli  uffici  di difesa civica  comunale hanno chiuso i  battenti, salvo, a quanto ci è dato sapere, che  qualche Comune  "ribelle"  ha ritenuto di  mantenere  in vita il Difensore civico, a rischio  anche di  responsabilità  amministrative  difronte  alla  Corte  dei conti, a cui potrebbero essere  chiamati gli amministratori.  

In realtà,  a nostro avviso,  questo atteggiamento di "ribellione" non appare del tutto infondato, se  si  tiene  conto  dell'autonomia  costituzionale  che compete all'Ente locale e dei principi di federalismo che incominciano ad affermarsi nel nostro ordinamento.

Questo  si  può  capire  da un'attenta lettura degli artt. 118 e 119 della Costituzione, anche alla luce della legge costituzionale n°1/2012.

Per brevità, non ci soffermiamo a  commentare le suddette norme costituzionali. Basti soltanto qualche  riflessione:  se il  Comune ha delle  funzioni  naturali   proprie  (che non gliele dà, né  Stato né la Regione) deve poterle svolgere e regolamentare in propria autonomia.

Il Comune,  nel  nostro  ordinamento,  è  un  ente  a fini generali  che non può essere , in alcun modo  limitato nelle sue  iniziative, sempreché servano a tutelare gli interessi e promuovere lo sviluppo della comunità amministrata (art. 3, comma 3  TUEL  267/2000).

Un'attività importante, a favore della  collettività,  è  quella  di servire bene i  cittadini, proprio con l'opera del  Difensore civico,  che difende i cittadini , ma non è contro l'Amministrazione; anzi,  serve  a  migliorare  l'immagine  dell'Amministrazione  stessa,  conciliando e mediando nelle situazioni di attrito, mantenendo così la pace sociale fra istituzioni e cittadino. E'  da  auspicare una  ripresa della difesa civica locale, attraverso una nuova legge o attraverso una  pronuncia  della  Corte  costituzionale  che  dichiari  illegittima  la norma  di cui alla citata legge finanziaria 2010.

Proprio  perché,  come  afferma  K.Popper,  le democrazie vivono se hanno  buone guarnigioni, se  sono  ben  difese,  Un istituto per una valida  difesa  della  democrazia è  sicuramente quello dell'Ombudsman, ovvero de Difensore civico.



[1] V.Galatro - Il Difensore civico - Ed. Esselibri Simone - Napoli - 2005

[2] - V.Crisafulli, Lezioni di diritto costituzionale II, l'ordinamento costituzionale italiano, CEDAM, 1993